Comune di Marsala - Casi Particolari previsti dalla Legge

  1. mappa

Contenuto

Casi Particolari previsti dalla Legge per l'ottenimento della carta/permesso di soggiorno da presentarsi presso gli uffici postali abilitati (vedi ricerca strutture)

 

Dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno stato membro dell'organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro stato membro dell'U.E.

(art. 27, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)
 
Come fare:

1) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

2) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

3) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;

4) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.

NOTE:

1) Il nulla osta al lavoro di cui all'art. 27, comma 1 lett. a), e quindi il relativo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, è rilasciato ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che qualificano l'attività come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso settore.

2) Il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza della azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni.

3) Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccata.

 

Lettori universitari di scambio o di madre lingua

(art. 27, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)
 
Come fare: 

LETTORI UNIVERSITARI DI SCAMBIO O DI MADRE LINGUA

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;

d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.

NOTE:

1) Per i lettori universitari di scambio o di madre lingua il nulla osta al lavoro è subordinato alla richiesta di assunzione, anche a tempo indeterminato, dell'università o dell'istituto di Istruzione superiore e di ricerca, pubblico o privato, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività.

2) I lettori universitari di scambio o di madre lingua possono fare ingresso anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. Anche in questo caso l'ingresso è al di fuori delle quote stabilite con il decreto di programmazione dei flussi di ingresso. A seguito del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo sarà rilasciato il relativo permesso di soggiorno.

In tal caso l'istanza dovrà essere corredata:

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente

 

Professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia incarico accademico o una attività retribuita , di ricerca presso università, istituti di istruzione o di ricerca operanti in Italia

(art. 27, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)
 
Come fare:

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;

d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.

NOTE:

1) Per i professori universitari e ricercatori di scambio o di madre lingua il nulla osta al lavoro è subordinato alla richiesta di assunzione, anche a tempo indeterminato, dell'università o dell'istituto di Istruzione superiore e di ricerca, pubblico o privato, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività.

2) I professori universitari e ricercatori di scambio o di madre lingua possono fare ingresso anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. Anche in questo caso l'ingresso è al di fuori delle quote stabilite con il decreto di programmazione dei flussi di ingresso. A seguito del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo sarà rilasciato il relativo permesso di soggiorno.

In tal caso la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno dove essere corredata di:

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente

 

Traduttori ed interpreti

(art. 27, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

Come fare:

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;

d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.

NOTE:

1) La richiesta di nulla osta per il lavoro subordinato, o il lavoro autonomo, deve essere corredata dal titolo di studio o attestato professionale, specifici per le lingue richieste

2) I traduttori ed interpreti possono fare ingresso anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. Anche in questo caso l'ingresso è al di fuori delle quote stabilite con il decreto di programmazione dei flussi di ingresso. A seguito del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo sarà rilasciato il relativo permesso di soggiorno.

In tal caso, l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno dovrà essere corredata di:

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente;

 

Collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli stati membri dell'unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico

(art. 27, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

Come fare:

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;

d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.

NOTE:

1) Per il rilascio del nulla osta deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare

2) Il Nulla osta al lavoro non può essere rilasciato a collaboratori familari di cittadini starnieri

3) I lavoratori di cui al presente comma possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nulla osta

 

Tirocinio/formazione professionale

PERMESSO DI SOGGIORNO PER TIROCINIO/FORMAZIONE PROFESSIONALE

(art. 27, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. e art. 40 e 44 bis, commi5 e 6, del D.P.R. n. 394/99 e succ. mod.)

PERSONE AUTORIZZATE A SOGGIORNARE PER MOTIVI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, CHE SVOLGONO PERIODI TEMPORANEI DI ADDESTRAMENTO PRESSO DATORI DI LAVORO ITALIANI EFFETTUANDO ANCHE PRESTAZIONI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO LAVORO SUBORDINATO.

Come fare:

1) Se l'ingresso in Italia è nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale, lo straniero deve fare ingresso in Italia con un visto per studio. In tal caso l'istanza dovrà essere corredata:
a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
c) Progetto formativo vistato dalla regione, nell'ambito del quale si svolge il tirocinio.

2) Se l'ingresso in Italia è per la frequenza di un corso di formazione professionale (organizzato da enti di formazione accreditati ai sensi del Decreto Legislativo 31/3/98 n. 112) finalizzato al riconoscimento di una qualifica o comunque alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, lo straniero deve essere in possesso di un visto per studio. In tal caso l'istanza dovrà essere corredata:
a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
c) Documento attestante l'iscrizione al corso di formazione professionale rilasciato dall'Ente accreditato;
d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata dalla documentazione attestante la frequenza al corso di formazione rilasciata dall'Ente accreditato.

3) Se l'ingresso in Italia dello straniero è per attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipende, l'istanza dovrà essere corredata:
a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di
soggiorno;
d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso allo lo Sportello Unico Immigrazione competente.

 

Lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti e funzioni siano terminati

(art. 27, comma 1, lett. g) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

Come fare:

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;

d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.

NOTE:

1) L'ingresso può riguardare solo prestazioni qualificate di lavoro subordinato riferito all'esecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica

2) Il Nulla osta al lavoro e di conseguenza il permesso di soggiorno, non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due (2) anni. La proroga se prevista non può superare lo stesso termine di due (2) anni

 

Lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero

(art. 27, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

Come fare:

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;

d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.

NOTE:

1) Il Nulla osta al lavoro e di conseguenza il permesso di soggiorno, non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due (2) anni. La proroga se prevista non può superare lo stesso termine di due (2) anni

 

Lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero

(art. 27, comma 1, lett. l) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

Come fare:

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;

NOTE:

1) Il Nulla osta al lavoro e di conseguenza il permesso di soggiorno, non può essere concesso per un periodo iniziale non superiore a 12 mesi, salvo proroga

2) Il Nulla osta al lavoro è rilasciato dalla Direzione Generale per l'Impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dell'Ufficio Speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo

3) I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a novanta (90) giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote fissate dal decreto di prgrammazione dei flussi di ingresso, con il vincolo che gli artisti interessati non possono svolgere attività per un produttore o committente dello spettacolo diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato. In questo caso la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno deve essere supportata:

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

 

Personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto

(art. 27, comma 1, lett. m) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

Come fare:

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;

d) Per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno oltre all'istanza di cui al punto a)deve essere prodotta copia del nulla osta al lavoro prorogato, copia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti ed inviato allo Sportello Unico Immigrazione e copia della ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale il contratto di soggiorno è stato spedito.

NOTE:

1) Il Nulla osta al lavoro e di conseguenza il permesso di soggiorno, non può essere concesso per un periodo iniziale non superiore a 12 mesi, salvo proroga

2) La proroga del nulla osta al lavoro può essere concessa sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro

3) Il Nulla osta al lavoro è rilasciato dalla Direzione Generale per l'Impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dell'Ufficio Speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo

4) I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a novanta (90) giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote fissate dal decreto di prgrammazione dei flussi di ingresso, con il vincolo che gli artisti interessati non possono svolgere attività per un produttore o committente dello spettacolo diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato. In questo caso la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno deve essere supportata:

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

 

Ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali d'intrattenimento

(art. 27, comma 1, lett. n) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

Come fare:

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;

d) Per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno oltre all'istanza di cui al punto a)deve essere prodotta copia del nulla osta al lavoro prorogato, copia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti ed inviato allo Sportello Unico Immigrazione e copia della ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale il contratto di soggiorno è stato spedito.

NOTE:

1) Il Nulla osta al lavoro e di conseguenza il permesso di soggiorno, non può essere concesso per un periodo iniziale non superiore a 12 mesi, salvo proroga

2) La proroga dell'autorizzazione al lavoro può essere concessa sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro

3) Il Nulla osta al lavoro è rilasciato dalla Direzione Generale per l'Impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dell'Ufficio Speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo

4) I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a novanta (90) giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote fissate dal decreto di prgrammazione dei flussi di ingresso, con il vincolo che gli artisti interessati non possono svolgere attività per un produttore o committente dello spettacolo diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato. In questo caso la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno deve essere supportata:

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

 

Artisti da impiegare da enti musicali, teatrali, cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici nell'ambito di manifestazioni culturali o folkloristiche

(art. 27, comma 1, lett. o) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

Come fare:

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;

d) Per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno oltre all'istanza di cui al punto a) deve essere corredata dal nulla osta al lavoro prorogato, copia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e della ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale è stato inviato allo Sportello Unico Immigrazioni

NOTE:

1) Il Nulla osta al lavoro e di conseguenza il permesso di soggiorno, non può essere concesso per un periodo iniziale non superiore a 12 mesi, salvo proroga

2) Il Nulla osta al lavoro è rilasciato dalla Direzione Generale per l'Impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dell'Ufficio Speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo

3) I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a novanta (90) giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote fissate dal decreto di prgrammazione dei flussi di ingresso, con il vincolo che gli artisti interessati non possono svolgere attività per un produttore o committente dello spettacolo diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato. In questo caso la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno deve essere supportata:

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

 

Stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23.3.1981, n. 9

(art. 27, comma 1, lett. p) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

Come fare:

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;

d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno;

e) L'attività sportiva può essere svolta anche in forma autonoma.

In tal caso la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno deve essere corredata:

1) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

2) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

Per il rinnovo:

1) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

2) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

3) Fotocopia dichiarazione dei redditi.

NOTE:

1) Il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche al fine di consentire il trasferimento dello sportivo starniero tra società sportive diverse nell'ambito della medesima federazione previa stipula di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro.

2) Per gli sportivi stranieri il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del CONI, nell'ambito del limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri fissato con il decreto di programmazione del Ministero per i beni e le attività culturali

3) La dichiarazione nominativa di assenso del CONI è richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo.

 

Giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente retribuiti da organi di stampa, quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere

(art. 27, comma 1, lett. q) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

Come fare:

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

c) Nota di accredito del Ministero Affari Esteri con riportato l'incarico svolto.

NOTE:

- La documentazione indicata nei punti a, b, c, deve essere prodotta sia per la richiesta di rilascio, che per quella di rinnovo del permesso di soggiorno.

 

Ricerca scientifica

(art. 27, comma 1, lett. r ) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. ; artt. 40 e 44 del D.P.R. n. 394/99 e succ. mod.).

Come fare:

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
c) Per la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero dovrà compilare i Moduli 1 e 2 allegando fotocopia di documentazione attestante l'incarico svolto presso l'Ente di Ricerca.

NOTE:

- E'consentito l'ingresso in Italia per attività scientifica ai cittadini stranieri che intendano svolgere attività di alta cultura o di ricerca avanzata presso Fondazioni ed Istituzioni Culturali Italiane di chiara fama, o da organizzazioni internazionali.

- Ai fini della richiesta verrà rilasciato un visto di studio.

- La richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per vacanze lavoro si presenta presso l'Ufficio Immigrazione della Questura.

 

Infermieri assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private

(art. 27, comma 1, lett. r bis) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

Come fare:

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;

d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.

NOTE:

1) Gli ingressi in Italia (ai sensi dell'art.27, comma1, lett. r bis) del Testo Unico dell'Immigrazione riguardano esclusivamente gli infermieri dotati di specifico titolo, riconosciuto dal Ministero della Salute.

2) Il rapporto di lavoro può essere anche a tempo indeterminato.

3) Gli infermieri entranti in Italia ai sensi dell'art.27, comma 1, lett. r/bis del D. Leg.vo n.286/98, possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione concida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nulla osta.